Art. 5
In vigore dal 9 feb 1987
1. Le risorse necessarie all'attuazione del sistema instaurato a norma del presente regolamento sono determinate nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
2. Se in un dato esercizio di bilancio, l'importo degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è inferiore all'importo complessivo delle domande di trasferimento giustificate da soddisfare nel quadro di detto esercizio, l'importo di ogni pagamento giustificato è ridotto secondo una formula che deve essere precisata nelle modalità di applicazione che saranno adottate dal Consiglio in virtù dell'.
TITOLO III
MODALITÀ E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Storico versioni
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