Art. 1
In vigore dal 9 feb 1987
1. Nell'ambito della sua politica di cooperazione con i paesi in sviluppo, la Comunità instaura, conformemente agli obiettivi di detta politica, un sistema di compensazione dei mancati proventi da esportazione a favore degli Stati non firmatari della terza convenzione ACP-CEE classificati dalle Nazioni Unite nella categoria dei paesi meno sviluppati (PMS), secondo la procedura di cui all'.
2. Il sistema così instaurato copre il periodo d'applicazione 1986-1990; i primi trasferimenti vengono effettuati a decorrere dall'esercizio 1987.
Storico versioni
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