Art. 2
In vigore dal 9 feb 1987
1. Per porre rimedio agli effetti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati interessati nei loro sforzi di sviluppo, il sistema instaurato ha lo scopo di contribuire a stabilizzare i proventi generati dall'esportazione nella Comunità, da parte di questi paesi, di prodotti di base agricoli da cui dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi, dei quantitativi o di entrambi questi fattori e che figurano nell'elenco di cui all'.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 contribuisce a stabilizzare i proventi da esportazione mediante trasferimenti non rimborsabili di risorse finanziarie, qui di seguito denominati « trasferimenti ».
3. I trasferimenti debbono essere destinati a progetti, programmi o azioni nel settore in cui si sono verificati i mancati proventi, nella misura in cui detti progetti, programmi o azioni siano suscettibili di rimediare alle circostanze all'origine di detti mancati proventi oppure, se questo non è il caso, siano diretti ad altri settori appropriati, in un intento di diversificazione.
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