Art. 3
In vigore dal 9 feb 1987
1. Il sistema si applica ai proventi generati dalle esportazioni nella Comunità di ogni Stato beneficiario per ciascun prodotto figurante nell'allegato del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione previste all'.
2. Ogni Stato beneficiario interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio.
TITOLO II
DOTAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE
Storico versioni
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