Art. 7
In vigore dal 28 ago 1986
Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.
L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente, in relazione ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a 1,12 e 0,50 ECU per % vol e per ettolitro di alcole preso in consegna.
Tuttavia, non è versata alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Gli del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano a detta partecipazione.
Storico versioni
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