Art. 8

In vigore dal 28 ago 1986
1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro il 31 gennaio 1987. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può aver luogo dopo il 31 luglio 1987. 3. La distillazione del vino alcolizzato può aver luogo solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 agosto 1987. 4. L'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto fissato in relazione ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a 0,99 e 0,37 ECU per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, non oltre il 30 novembre 1987, una domanda all'organismo d'intervento competente allegandovi copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto o il riepilogo di tale documentazione. Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al secondo comma siano vistati da un servizio di controllo. L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, in ogni caso, dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione. 6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata solo se, al più tardi il 31 marzo 1988, è fornita la prova che: - il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato, - il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore nei termini previsti all', paragrafo 2. Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 1o luglio 1988, la cauzione viene interamente incamerata. Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o luglio 1988, la cauzione è svincolata a concorrenza dell'80 %. Qualora si accerti che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o agosto 1988, un importo pari all'aiuto, se del caso, tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
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