Art. 4

In vigore dal 28 ago 1986
1. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 31 agosto 1987. 2. Dalla distillazione diretta dei vini di cui all', paragrafo 4, secondo comma, terzo trattino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol. 3. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di vini distillati ed i quantitativi di prodotti ottenuto dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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