Art. 9

In vigore dal 28 ago 1986
In deroga alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 i vini contemplati da detto articolo possono circolare: - a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità, - a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.
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