Art. 10

In vigore dal 28 ago 1986
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 337/79, e tranne caso di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta. 2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.
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