Art. 6

In vigore dal 28 ago 1986
1. La consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % è effettuata al più tardi il 31 ottobre 1987 o, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, alla data fissata dall'autorità nazionale competente. 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato in relazione al prezzo di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a 2,08 e 1,46 ECU per % vol e per ettolitro. Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all', il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto. Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applicano le disposizioni dell'artico- lo 5, paragrafo 2. 3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli alcoli, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro. 4. Il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento al distillatore è effettuato al più tardi tre mesi dopo il giorno della consegna dell'alcole. L', paragrafo 3 è applicabile, fatti salvi i necessari adeguamenti.
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