Art. 2
In vigore dal 28 ago 1986
1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3, al più tardi il 31 luglio 1987.
Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno 1987.
2. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:
- di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,
- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1987.
Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad un cantina sociale, la diminuzione di 10 hl di cui al primo comma, primo trattino si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantitativi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna 1986/1987.
3. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:
- di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,
- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1987,
- del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 4.
4. Per ciascuna unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne 1974/1975-1979/1980 nella Comunità a Dieci e 1978/1979-1983/1984 in Spagna, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate a un'altra utilizzazione.
Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquiviti di vino a denominazione d'origine.
Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è fissato dagli Stati membri in questione stabilendo, per lo stesso periodo di riferimento di cui allo stesso comma, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione.
5. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui al paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, che figurano in tale dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2705:oj#art-2