Art. 8

In vigore dal 27 mag 1986
Ai fini del presente titolo, per « succo di pomodoro » e « concentrato di pomodoro » si intendono i prodotti definiti all', paragrafo 2, lettere n) ed o), del regolamento (CEE) n. 1599/84.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1764:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo