Art. 3
Ai fini del presente titolo, per « pomodori pelati » si intendono:
In vigore dal 27 mag 1986
- i pomodori pelati interi e non interi congelati e
- i pomodori pelati interi e non interi conservati,
quali sono definiti all', paragrafo 2, lettere h), ij), k) e l), del regolamento (CEE) n. 1599/84.
Storico versioni
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