Art. 3

Ai fini del presente titolo, per « pomodori pelati » si intendono:

In vigore dal 27 mag 1986
- i pomodori pelati interi e non interi congelati e - i pomodori pelati interi e non interi conservati, quali sono definiti all', paragrafo 2, lettere h), ij), k) e l), del regolamento (CEE) n. 1599/84.
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