Art. 2
In vigore dal 27 mag 1986
Per la fabbricazione dei prodotti di cui all' si devono utilizzare esclusivamente pomodori freschi, rossi, sani, maturi e puliti (frutti del Lycopersicum esculentum P. Mill), adatti alla trasformazione e, se del caso, solo le varietà di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/84.
TITOLO I
Requisiti per i pomodori pelati
Storico versioni
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