Art. 5
In vigore dal 27 mag 1986
1. I pomodori pelati devono essere esenti da sapori e odori estranei al prodotto e devono avere il colore caratteristico della varietà utilizzata e dei pomodori pelati lavorati in condizioni corrette.
2. I pomodori pelati devono essere praticamente esenti da bucce. I pomodori pelati interi devono inoltre essere praticamente esenti da unità difettose.
3. Il valore delle muffe dei pomodori pelati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 50 % dei campi positivi; il valore del pH non deve essere superiore a 4,5.
Storico versioni
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