Art. 13

In vigore dal 27 mag 1986
1. I recipienti contenenti pomodori pelati, interi o non interi, e succo di pomodoro devono essere contrassegnati con una stampigliatura indicante la data di produzione e il nome del trasformatore. Nel caso in cui succhi di pomodoro fabbricati in date differenti siano stati immagazzinati insieme prima del condizionamento, la stampigliatura deve consentire di identificare tutte le date di produzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ad altri prodotti a base di pomodori se tali prodotti, al momento della trasformazione, vengono condizionati nel recipiente nel quale lasceranno i locali del trasformatore. Se i prodotti vengono conservati in serbatoi o recipienti analoghi per essere successivamente condizionati o ritrasformati, la data o le date di produzione devono essere indicate sui recipienti. Quando i prodotti in causa sono condizionati nei recipienti definitivi, questi ultimi devono essere contrassegnati con una stampigliatura che consenta di identificare la data o le date di produzione e il trasformatore. 3. La stampigliatura di cui al presente articolo, eventualmente in codice, deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro di produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari in materia di stampigliatura.
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