Art. 12
1. I fiocchi di pomodoro devono:
In vigore dal 27 mag 1986
a) avere un caratteristico colore rosso,
b) avere un odore gradevole, caratteristico di un prodotto lavorato in condizioni corrette;
c) essere esenti da sapori e odori estranei.
2. Il residuo secco dei fiocchi di pomodoro deve essere pari almeno al 93 %.
3. Il tenore di impurità minerali e vegetali non deve superare complessivamente l'1 % in peso del prodotto. Per « impurità vegetali » si intendono sostanze vegetali, visibili ad occhio nudo, non appartenenti al frutto o che, pur facendo parte del pomodoro fresco, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, foglie, piccioli, brattee fiorali.
4. Nella fabbricazione dei fiocchi di pomodoro può essere usato come additivo soltanto il biossido di silicio (551). Tuttavia, il tenore di biossido di silicio non deve essere superiore all'1 % in peso.
5. Nei fiocchi di pomodoro, quando siano omogeneizzati in acqua fino a raggiungere un residuo secco pari all'8 %, il valore delle muffe non deve superare il 70 % dei campi positivi.
TITOLO IV
Requisiti relativi ai recipienti e verifica
Storico versioni
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