Art. 9

In vigore dal 21 apr 1986
1. Le domande di documento di esportazione sono presentate all'organismo competente. Esse sono accompagnate dall'impegno di realizzare, durante il periodo di validità del documento, l'esportazione del quantitativo indicato nella domanda. 2. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 1 ECU per tonnellata di olio o di equivalente-olio da esportare. La garanzia viene svincolata alle condizioni di cui all', paragrafo 3; le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si applicano per quanto di ragione. Articolo 10 Ove venga deciso di applicare l', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 475/86, le condizioni per il rilascio dei documenti di esportazione, in particolare dei documenti di esportazione « compensata », sono fissate contemporaneamente.
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