Art. 12

In vigore dal 21 apr 1986
L'importo massimo dell'aiuto che la Spagna è autorizzata a concedere in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissato a 22,8 ECU/t di olio di soia. Nel corso di un anno, l'aiuto può essere concesso per un quantitativo non superiore alla media dei quantitativi esportati nel corso degli anni 1981-1985. La Spagna comunica alla Commissione l'importo dell'aiuto eventualmente concesso.
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