Art. 11
In vigore dal 21 apr 1986
Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) sono applicabili alle cauzioni di cui agli , fatte salve le disposizioni particolari ivi previste.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato consiste nella realizzazione dell'operazione e delle operazioni d'importazione e di esportazione entro i termini prescritti.
TITOLO V
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