Art. 4
In vigore dal 21 apr 1986
1. Le domande di documento d'importazione sono presentate all'organismo designato dalle autorità spagnole. Nelle domande sono indicati la voce tariffaria e il quantitativo del prodotto da importare nonché l'olio o il gruppo di oli di cui all', paragrafo 1, al quale si riferiscono. Se, al momento della presentazione della domanda, tale gruppo non è stato ancora determinato, l'organismo competente lo considera provvisoriamente destinato all'alimentazione umana. Per i prodotti di cui all', paragrafo 3, il riferimento all'olio o al gruppo di oli è sostituito dall'indicazione della destinazione. Le domande sono accompagnate dall'impegno di realizzare, durante il periodo di validità del documento, l'operazione completa, sia che si tratti:
- di importazioni « semplici », o
- di importazioni « compensate », per le quali l'importazione oggetto della domanda sarà seguita da una esportazione compensatrice senza beneficiare dell'aiuto di cui all'.
2. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione il cui importo per tonnellata di olio o di equivalente-olio da importare è fissato a:
- 40 ECU per le importazioni « semplici »;
- 650 ECU per le importazioni « compensate ».
Per i prodotti di cui all', paragrafo 3, la cauzione è fissata a 200 ECU/t di semi.
Tuttavia, per le importazioni « compensate », la Spagna puó dispensare dalla costituzione della cauzione di cui al secondo trattino del primo comma gli operatori che offrono garanzie sufficienti di solvibilità e che sono a tal fine riconosciuti.
Il riconoscimento deve essere concesso senza discriminazione tra gli operatori della Comunità.
3. Se, rispetto ai quantitativi previsti, l'operazione è realizzata entro il termine prescritto a concorrenza:
- del 95 % o più: l'impegno si considera adempiuto;
- del 45 % o meno: l'impegno si considera non adempiuto e la cauzione viene incamerata;
- dal 45 % al 95 %: l'impegno si considera parzialmente adempiuto e la cauzione viene svincolata proporzionalmente alla percentuale di realizzazione maggiorata di 5 punti. Tuttavia, in caso di forza maggiore, la Spagna può prorogare il termine o sopprimere l'obbligo.
In caso di mancata osservanza, totale o parziale, dei propri impegni, l'operatore riconosciuto è tenuto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, a versare un importo pari a quello della cauzione che sarebbe stata incamerata in applicazione dei commi precedenti.
4. La Spagna fissa le altre modalità per la realizzazione delle importazioni « compensate » di cui al paragrafo 1. Articolo 5
1. Per le importazioni « semplici », l'organismo competente rilascia i documenti a decorrere dal primo giorno del secondo mese di ciascun trimestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquesimo giorno del mese precedente.
2. Se il totale delle domande presentate eccede il massimale fissato per il trimestre in causa, ogni domanda è soddisfatta entro il limite di uno stesso massimale, determinato in modo da assegnare soltanto il 50 % del quantitativo totale, mentre il restante 50 % è ripartito proporzionalmente alle domande non ancora soddisfatte.
Tuttavia, per le domande presentate nell'aprile 1986, il massimale da prendere in considerazione è quello fissato per il periodo 1o marzo - 30 giugno 1986.
3. Se il totale delle domande non esaurisce il massimale fissato, le domande stesse vengono soddisfatte nella loro totalità.
Analogamente, le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in ordine cronologico della presentazione sino ad esaurimento del massimale. Se, nel corso del trimestre, il massimale non viene raggiunto, il quantitativo non assegnato è riportato al trimestre successivo.
4. Il periodo di validità dei documenti è fissato a tre mesi. Tuttavia, onde evitare operazioni speculative, tale periodo può essere ridotto, in circostanze eccezionali e per casi limite, sino a un mese. La Spagna ne informa senza indugio la Commissione.
5. Se il documento è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello domandato, la cauzione è modificata in conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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