Art. 6
In vigore dal 21 apr 1986
1. Per le importazioni « compensate », l'organismo competente rilascia i documenti via via che le domande vengono presentate, sempreché:
- il prodotto oggetto di esportazione e quello oggetto della domanda d'importazione appartengono allo stesso gruppo per il quale è stato fissato il massimale di cui all' e, nel caso del girasole, fatta salva l'osservanza dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 475/86;
- i quantitativi di prodotti da importare e da esportare, valutati sulla base del tenore di olio di cui all'allegato II, siano equivalenti.
2. Il periodo di validità del documento è fissato a sei mesi.
TITOLO III
Misure relative alla soia
Storico versioni
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