Art. 6

In vigore dal 21 apr 1986
1. Per le importazioni « compensate », l'organismo competente rilascia i documenti via via che le domande vengono presentate, sempreché: - il prodotto oggetto di esportazione e quello oggetto della domanda d'importazione appartengono allo stesso gruppo per il quale è stato fissato il massimale di cui all' e, nel caso del girasole, fatta salva l'osservanza dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 475/86; - i quantitativi di prodotti da importare e da esportare, valutati sulla base del tenore di olio di cui all'allegato II, siano equivalenti. 2. Il periodo di validità del documento è fissato a sei mesi. TITOLO III Misure relative alla soia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1183:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo