Art. 13

In vigore dal 21 apr 1986
1. In caso di applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 475/86, l'aiuto compensativo di cui allo stesso articolo è fissato dalla Commissione. L'importo di tale aiuto è pari a quello dell'aiuto di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2), per i semi prodotti in Spagna e trasformati in un altro stato membro, diminuito dall'incidenza dei dazi doganali riscossi dalla Spagna all'importazione dai paesi terzi del quantitativo di panelli corrispondenti ai semi utilizzati. Il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto compensativo è riveduto contemporaneamente al bilancio di cui all'. 2. L'aiuto viene concesso a richiesta dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2681/83; tuttavia le condizioni per il pagamento dell'aiuto, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento, sono completate dalla constatazione dell'avvenuta esportazione del quantitativo di olio equivalente, in conformità dell'allegato II del presente regolamento, ai semi in causa. 3. Le domande sono accolte giorno per giorno, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, entro il limite dei massimali di cui all', paragrafo 2; quando il massimale è raggiunto, le domande della giornata sono accolte proporzionalmente.
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