Art. 7
In vigore dal 25 mar 1986
L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto di base di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari all'importo della restituzione alla produzione applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco.
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