Art. 6
In vigore dal 25 mar 1986
L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sciroppo di saccarosio di cui all' è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato:
a) per il tenore di saccarosio dello sciroppo utilizzato, se la purezza di quest'ultimo non è inferiore al 98 %
oppure
b) per il tenore di zucchero estraibile dallo sciroppo utilizzato, constatato conformemente all', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82, se la purezza dello sciroppo stesso è pari almeno all'85 %, ma inferiore al 98 %.
Storico versioni
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