Art. 9

In vigore dal 25 mar 1986
In sede di constatazione della perdita complessiva di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1785/81, le perdite risultanti dalla concessione delle restituzioni alla produzione di cui all' del presente regolamento vengono prese in considerazione per i quantitativi di prodotti di base beneficiari che superano globalmente 60 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco.
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