Art. 1
In vigore dal 25 mar 1986
1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987, come definita al paragrafo 3, è concessa una restituzione alla produzione, alle condizioni specificate dal presente regolamento, per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e per gli sciroppi di saccarosio di cui allo stesso paragrafo, lettera d), della sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune, di purezza pari almeno all'85 %, in appresso denominati « prodotti di base », che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato del presente regolamento, in appresso denominati « prodotti chimici ».
2. La restituzione alla produzione per il prodotto di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è concessa soltanto se il prodotto:
a) è stato ottenuto per isomerizzazione del glucosio,
b) ha un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio
e
c) ha un tenore totale, in peso, allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.
3. Ai sensi del presente regolamento si intende per « campagna di commercializzazione » la campagna di commercializzazione di cui all', primo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
4. La restituzione alla produzione è fissata periodicamente.
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