Art. 2
In vigore dal 25 mar 1986
1. La restituzione alla produzione è concessa dallo stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.
2. Lo stato membro può accordare la restituzione soltanto se da un controllo doganale o da un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti risulta che i prodotti di base sono utilizzati in modo conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all'.
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