Art. 3

In vigore dal 25 mar 1986
1. La restituzione alla produzione è concessa soltanto ai trasformatori che assicurino che il controllo previsto all', paragrafo 2, può essere effettuato in ogni momento ed abbiano presentato una domanda nella quale sia indicato il prodotto chimico per la cui fabbricazione sarà utilizzato il prodotto di base. 2. Lo stato membro interessato può subordinare la concessione della restituzione al riconoscimento preventivo dei trasformatori di cui al paragrafo 1, in particolare per l'applicazione di quest'ultimo paragrafo.
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