Art. 5
In vigore dal 25 mar 1986
L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di zucchero greggio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato per il rendimento dello zucchero greggio utilizzato; tale rendimento deve essere accertato conformemente all' del regolamento (CEE) n. 431/68 (1).
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