Art. 7

In vigore dal 24 feb 1986
1. I prodotti di cui all'allegato I, per i quali la dichiarazione di esportazione dalla Spagna verso i paesi terzi è stata accettata tra il 1o marzo e il 31 agosto 1986, possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono di origine spagnola. 2. I prodotti di cui all'allegato II, per i quali la dichiarazione di esportazione dal Portogallo verso i paesi terzi è stata accettata tra il 1o marzo e il 31 agosto 1986 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono di origine portoghese. 3. Durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti di cui agli allegati I e II che non sono di origine spagnola o portoghese non possono essere sottoposti in Spagna o in Portogallo ad uno dei regimi di cui agli del regolamento (CEE) n. 565/80.
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