Art. 3
In vigore dal 24 feb 1986
I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a Dieci dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a Dieci, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE1 o da un formulario AE2;
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2;
- negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.
Storico versioni
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