Art. 8

In vigore dal 24 feb 1986
1. Per i prodotti sottoposti al regime di transizione a tappe, i titoli comportanti fissazione antipata della restituzione chiesti anteriormente al 1o marzo 1986 non possono più essere utilizzati per prodotti per i quali la dichiara zione di esportazione dalla Comunità a Dieci verso il Portogallo venga accettata dopo il 28 febbraio 1986. 2. Se il detentore di uno dei titoli di cui al paragrafo 1 fornisce la prova, giudicata soddisfacente dalla autorità competenti, che il titolo era destinato ad essere utilizzato, del tutto o in parte, per un'esportazione verso il Portogallo, la cauzione corrispondente ai quantitativi non utilizzati viene svincolata, qualora l'interessato presenti una domanda all'organismo competente al più tardi il 31 marzo 1986.
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