Art. 4
In vigore dal 24 feb 1986
I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati in Portogallo o in Spagna dopo tale data sono sottoposti:
- al regime applicabile negli scambi tra la Spagna e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 recante la dicitura « EFTA-SPAIN-TRADE » conformemente agli accordi relativi agli scambi tra detti due paesi;
- negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.
Storico versioni
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