Art. 6

In vigore dal 24 feb 1986
1. I prodotti di cui agli , importati in Spagna o nella Comunità a Dieci a decorrere dal 1o marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 o da un documento T 2 L o T 2 LES rilasciato a posteriori, non sono soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione. Se del caso, detti prodotti sono soggetti alla presentazione di un certificato « MCE ». 2. I prodotti di cui agli , importati in Portogallo o nella Comunità a Dieci a decorrere dal 1o marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formularo EUR 2 o da un documento T 2 L o T 2 LPT rilasciato a posteriori, non sono soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione. Se del caso, detti prodotti sono soggetti alla presentazione di un certificato « MCE ».
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