Art. 2
In vigore dal 24 feb 1986
I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli del regolamento (CEE) n. 565/80 (1), è stata accettata nella Comunità a Dieci il 28 febbraio al più tardi e che sono importati in Spagna o in Portogallo dopo tale data, sono soggetti:
a) nella Comunità a Dieci, alle disposizioni applicabili sino al 28 febbraio 1986 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e degli importi compensativi monetari ed eventualmente dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 (2);
b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2;
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2;
- negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.
Storico versioni
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