Art. 2

In vigore dal 24 feb 1986
I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli del regolamento (CEE) n. 565/80 (1), è stata accettata nella Comunità a Dieci il 28 febbraio al più tardi e che sono importati in Spagna o in Portogallo dopo tale data, sono soggetti: a) nella Comunità a Dieci, alle disposizioni applicabili sino al 28 febbraio 1986 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e degli importi compensativi monetari ed eventualmente dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 (2); b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86: - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2; - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a Dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2; - negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:410:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo