Art. 5

In deroga agli articoli 2 e 3, i prodotti dei settori delle carni bovine, delle carni suine, del pollame e delle uova;

In vigore dal 24 feb 1986
- la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regime di cui agli del regolamento (CEE) n. 565/80 è stata accettata nella Comunità a Dieci il 28 febbraio 1986 al più tardi e che sono stati importati in Spagna dopo tale data, sono soggetti, in Spagna, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi; - la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a Dieci dopo tale data sono soggetti, nella Comunità a Dieci, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.
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