Art. 7

In vigore dal 10 feb 1986
Qualora delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono spedite quali prodotti compensatori o intermedi verso un altro stato membro, si applicano, nello stato membro in cui il regime di perfezionamento è autorizzato: - le imposizioni di cui all', primo comma, lettera c), previste per le merci importate dallo stato membro di provenienza; - degli importi previsti per la spedizione, verso lo stato membro di destinazione, dei prodotti compensatori o intermedi. Per l'applicazione del presente articolo non si tiene conto degli importi compensativi monetari, fatte salve le disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione amministrative degli importi compensativi monetari (2). III. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci non comunitarie
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:296:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo