Art. 3
In vigore dal 10 feb 1986
Le norme della direttiva 69/73/CEE e delle direttive previste per la sua applicazione, ad esclusione della direttiva 84/318/CEE della Commissione, del 23 maggio 1984, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE (1), si applicano al regime di perfezionamento attivo di cui all', paragrafo 1, lettera a), tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.
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