Art. 2
In vigore dal 10 feb 1986
Il regime di perfezionamento attivo di cui all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, consente la lavorazione in uno stato membro, senza alcun onere:
a) di dazi doganali,
b) - per quanto concerne i prodotti contemplati del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (3)
- per la Spagna e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 5, dell'atto di adesione;
- per il Portogallo e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 213, paragrafi 2 e 5, dell'atto suddetto;
- per la Spagna ed il Portogallo, dell'elemento fisso di cui all', paragrafo 2, del protocollo n. 3, dell'atto suddetto;
- per quanto concerne i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto suddetto; e
c) delle altre imposizioni istituite, negli scambi tra stati membri, nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli,
delle merci importate da un altro stato membro ove esse soddisfino le condizioni previste agli del trattato, qualora tali merci siano destinate ad essere esportate totalmente o parzialmente fuori del territorio doganale dello stato membro di perfezionamento, sotto forma di prodotti compensatori.
Il regime del perfezionamento attivo non è tuttavia applicabile quando le merci sono sottoposte soltanto agli importi compensativi monetari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:296:oj#art-2