Art. 4

In vigore dal 10 feb 1986
1. Il regime di perfezionamento attivo di cui all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, è ritenuto tale da contribuire a predisporre le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti ottenuti dal perfezionamento stesso, senza che ciò leda gli interessi essenziali dei produttori comunitari. 2. I regolamenti che vietano il ricorso al regime di perfezionamento attivo per alcune merci, non si applicano al regime di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1.
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