Art. 10

In vigore dal 10 feb 1986
1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all', paragrafo 1, lettera c), consente la lavorazione in uno stato membro di merci comunitarie importate da un altro stato membro. 2. Le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2763/83 e dai regolamenti adottati per la sua applicazione si applicano al regime di cui al paragrafo 1. 3. Il regime di cui al paragrafo 1 è ritenuto tale da contribuire a favorire la creazione od il mantenimento di un'attività di trasformazione delle merci nella Comunità, senza ledere gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci similari. VI. Disposizioni finali
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