Art. 11
In vigore dal 10 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile fintantoché delle imposizioni diverse dagli importi compensativi monetari sono riscosse in occasione degli scambi all'interno della Comunità:
a) alle merci tal quali soggette ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui ai titoli II, IV e V;
b) ai prodotti compensatori soggetti ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui al titolo III.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(3) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 198 del 25. 7. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(1) GU n. L 166 del 26. 6. 1984, pag. 19.
(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
Storico versioni
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