Art. 11

In vigore dal 10 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile fintantoché delle imposizioni diverse dagli importi compensativi monetari sono riscosse in occasione degli scambi all'interno della Comunità: a) alle merci tal quali soggette ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui ai titoli II, IV e V; b) ai prodotti compensatori soggetti ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui al titolo III. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58. (3) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 198 del 25. 7. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27. (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (1) GU n. L 166 del 26. 6. 1984, pag. 19. (2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
Storico versioni

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