Art. 14
1. Per i trasporti regolari di viaggiatori
In vigore dal 20 dic 1985
- nazionali,
- internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri,
a cui si applica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda.
7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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