Art. 10

In vigore dal 20 dic 1985
È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. SEZIONE VII Deroghe
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3820:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo