Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti.
4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati « altri lavori ».
5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. Articolo 8
1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.
I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.
2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.
4. Un periodo di riposo settimanale che s'inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane.
5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l', paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.
6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.
7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.
Storico versioni
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