Art. 5
1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
- 21 anni compiuti, o
- 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età.
I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni:
a) avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate;
b) aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l'autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria;
c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti.
4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1o ottobre 1970.
5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni stato membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione.
SEZIONE IV
Periodi di guida
Storico versioni
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