Art. 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

In vigore dal 20 dic 1985
1) « trasporti su strada »: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2) « veicoli »: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende: a) « autoveicolo »: qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; b) « trattore »: qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine; c) « rimorchio »: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore; d) « semirimorchio »: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo; 3) « conducente »: chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare; 4) « settimana »: il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 5) « riposo »: ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; 6) « peso massimo autorizzato »: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 7) « servizi regolari di viaggiatori »: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all' del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (1). SEZIONE II Campo d'applicazione
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