Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti condizioni: - la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario; - il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco; - durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta. Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore. SEZIONE VI Divieto di concedere alcuni tipi di compensi
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