Art. 13
In vigore dal 20 dic 1985
1. Ogni stato membro può concedere per il suo territorio o, con l'accordo degli stati interessati, per il territorio di altri stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il tipo di costruzione o di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17 persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo; b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali;
c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o di pesca per trasporto di merci nel raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, incluso il territorio dei comuni i cui centri si trovino all'interno del raggio anzidetto;
d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali;
f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o mostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi;
g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura da utilizzare nell'esercizio della professione del loro conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo purché la guida del veicolo non rappresenti l'attività principale del conducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento; gli stati membri possono subordinare la deroga all'autorizzazione individuale;
h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un'area non superiore a 2 300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi;
i) veicoli adibiti al trasporto di merci, che per la loro propulsione utilizzano gas prodotto sul veicolo o elettricità, o muniti di dispositivo rallentatore nella misura in cui tali veicoli, a norma della legislazione dello stato membro d'immatricolazione, sono assimilati ai veicoli con motore a benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato, compreso quello dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
j) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida;
k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali.
Gli stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo.
2. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali purché la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
La Commissione notifica agli altri stati membri ogni deroga concessa in base al presente paragrafo.
SEZIONE VIII
Controllo e sanzioni
Storico versioni
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